NUOVA LEGGE SUL COMMERCIO DELLE OPERE D'ARTE

 

Il primo giugno 2005 è entra in vigore la nuova legge federale sul commercio di beni culturali. La Svizzera si mette così in linea con la Convenzione Unesco del 1970.

In passato la Svizzera era ritenuta un punto di transito per le opere d'arte rubate a causa della sua riluttanza a inasprire le leggi sul trasferimento di beni culturali.
 

Fatti & Cifre
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1962: la Svizzera ratifica la Convenzione dell'Aia del 1954 per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato.
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Ottobre 2003: ratifica della Convenzione Unesco del 1970 contro il traffico illecito di beni culturali.
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1 giugno 2005: entrata in vigore della nuova legge svizzera sul trasferimento internazionale di beni culturali, legge approvata dal parlamento nel giugno del 2003.
 

In sintesi

La nuova legislazione elvetica obbliga commercianti e case d'aste ad identificare in modo chiaro la provenienza degli oggetti e l'identità di fornitori e clienti.

I proprietari di beni culturali trafugati illegalmente avranno 30 anni – e non più solo 5 – per esigere la loro restituzione.

La Svizzera è una tra le cinque più importanti piattaforme mondiali di scambio di oggetti d'arte. Il volume dell'import/export si aggira intorno a 1,5 miliardi di franchi.
 

«I beni culturali non sono merci normali», afferma Andrea Raschèr, responsabile della sezione affari internazionali e legali all'Ufficio federale della cultura. «C'è una differenza se a qualcuno viene rubato un televisore o un'opera d'arte».

«In Svizzera, il traffico illegale di beni culturali è diventato un tema di discussione importante qualche anno fa, quando si è cominciato a riflettere sul problema delle proprietà confiscate agli ebrei durante la Seconda guerra mondiale».

«La discussione si è sviluppata a livello politico», continua Raschèr, «col risultato che ora la Svizzera è perfettamente in linea con gli standard internazionali».

Pecore nere

Grazie alla nuova legislazione, i commercianti d'arte e le case d'asta saranno obbligati ad identificare la provenienza degli oggetti e le persone con le quali fanno affari. Si dovrebbe porre così termine all'anonimità che permetteva agli oggetti d'arte di passare per diverse mani e di essere così «lavati».

Chi commercia oggetti d'arte dovrà documentare le proprie attività ed essere in grado di fornire informazioni dettagliate sui beni venduti. «È importante poter separare chi commercia beni culturali in modo corretto dalle pecore nere».

I beni di origine sconosciuta, spesso rubati, potranno essere messi in commercio legalmente solo dopo trent'anni dalla loro acquisizione. Finora il periodo era di soli cinque anni e permetteva di "abbandonare" gli oggetti nel deposito di una dogana per recuperarli qualche anno dopo con la certezza che anche se i legittimi proprietari li avessero reclamati non si sarebbe incorsi in sanzioni.

La nuova legislazione, tuttavia, non si applicherà alle opere d'arte il cui prezzo d'acquisto non supera i 5'000 franchi. Uno specialista dell'Ufficio federale della cultura si occuperà di monitorare lo scambio di beni culturali per accertare che risponda ai dettami della nuova legge.

 
Eredità culturale
 

Tutto ciò svolge un ruolo importante anche per la protezione del patrimonio culturale mondiale e dovrebbe contribuire a prevenire i furti, i saccheggi e l'importazione illegale di beni culturali. Per gli oggetti provenienti da scavi archeologici si applicheranno delle misure supplementari.

«Il commercio internazionale è chiaramente focalizzato sugli oggetti di origine archeologica ed etnica», afferma Raschèr, «perché proprio questi sono i campi che presentano i maggiori problemi: non si può controllare cosa esce dalla terra».

«Sono questi i beni che rappresentano più fortemente l'identità di una nazione ed è per questo che la maggior parte dei paesi, compresa la Svizzera, li proteggono in modo deciso».

 
Piattaforma di scambio
 

La Svizzera ha tentennato a lungo prima di ratificare la Convenzione Unesco del 1970, che regola il trasferimento dei beni culturali e incoraggia la cooperazione internazionale. Ora, finalmente, entra in vigore la legge approvata dal parlamento nel giugno 2003, che ha portato alla ratifica della Convenzione Unesco nell'ottobre dello stesso anno.

Per l'Ufficio federale della cultura, la Svizzera è una delle piattaforme di scambio di oggetti d'arte più importanti al mondo. L'importazione e l'esportazione di beni culturali rappresenta un mercato da 1,5 miliardi di franchi l'anno.

«A livello internazionale, i beni culturali rubati rappresentano il terzo più vasto mercato illegale, dopo il commercio di droga e di armi», puntualizza Raschèr. Un problema che, vista l'assenza di una legislazione adeguata, è stato particolarmente acuto in Svizzera.

 
Stella d'oro
 

La Svizzera ha comunque al suo attivo alcuni successi per quanto riguarda la lotta al traffico illegale di beni culturali. Nel 2002, fece notizia l'improvvisa comparsa sul mercato antiquario internazionale del «Disco di Nebra».

Il disco di bronzo e oro ha un diametro di 32 cm e riporta una mappa stellare. È databile intorno al 1600 a.C. e rappresenta la più antica rappresentazione astronomica conosciuta.

Il venditore affermò che proveniva da scavi, effettuati nel 1999 con un metal detector a Nebra, una località della Germania orientale. In realtà, il disco era stato rubato nel periodo di confusione generale seguito all'unificazione delle due Germanie (1989) ed era rimasto sul mercato nero per anni con un prezzo che si aggirava intorno ai 10 milioni di dollari.

Nella regione tedesca della Sassonia-Anhalt, dove è stato ritrovato il Disco di Nebra, i reperti archeologici sono considerati di proprietà dello Stato. È dunque lì che la mappa stellare più antica del mondo è ritornata, dopo essere stata recuperata dalla polizia di Basilea.

swissinfo, Thomas Stephens
(traduzione e adattamento, Doris Lucini)

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